|
|
| 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
| a) all'articolo 2, comma 1, lettera h), le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;
| a) identica;
| b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;» sono soppresse;
| b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «cinema;» e: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;» sono soppresse; Pag. 40
| c) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
|
|
| «p) ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;
«3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento di cui al presente comma assicura altresì una elevata tutela degli interessati, nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle relative modalità di esercizio»;
«3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni
c) l'articolo 27, comma 3, è abrogato;
f) identica;
d) all'articolo 31, comma 1, le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;
g) identica;
e) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,» sono soppresse;
h) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,» e: «e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico» sono soppresse;
f) l'articolo 51, comma 3, è abrogato.
i) identica.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede comunque alla verifica di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
«11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-septies del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo».
«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
«2. Identico:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
a) identica;
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e e);
b) identica;
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
c) identica;
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
d) identica;
e) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
e) identica;
f) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o)».
f) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o)».
5. Dopo l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
«2-bis. Identico.
|