TESTO
del disegno di legge n. 1825
TESTO
delle Commissioni
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.
Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale e delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi e di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

Art. 6.
(Abrogazioni e modificazioni).

Art. 9.
(Abrogazioni e modificazioni).

      1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 1, lettera h), le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;

          a) identica;

          b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;» sono soppresse;

          b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: «cinema;» e: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;» sono soppresse;


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            c) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
 

          «p) ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;

            d) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
 

      «3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento di cui al presente comma assicura altresì una elevata tutela degli interessati, nel rispetto dei princìpi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle relative modalità di esercizio»;

            e) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:
 

      «3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni


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  interconnesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29»;

          c) l'articolo 27, comma 3, è abrogato;

          f) identica;

          d) all'articolo 31, comma 1, le parole: «, compresa la pay per view,» sono soppresse;

          g) identica;

          e) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,» sono soppresse;

          h) all'articolo 43, comma 10, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi,» e: «e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico» sono soppresse;

          f) l'articolo 51, comma 3, è abrogato.

          i) identica.

 

      2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede comunque alla verifica di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. All'articolo 2, comma 1, lettera l), e all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «sistema integrato delle comunicazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «settore delle comunicazioni».       3. Identico.
      3. Il comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:       4. Identico.

      «11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-septies del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo».

      4. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:       5. Identico:

      «2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

      «2. Identico:


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modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

          a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

          a) identica;

          b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e e);

          b) identica;

          c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

          c) identica;

          d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

          d) identica;

          e) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

          e) identica;

          f) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o)».

          f) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o)».

      5. Dopo l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

      6. Dopo il comma 2 dell'articolo 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

      «2-bis. Identico.

        2-ter. In sede di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'Autorità, nell'adottare il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio di tali titoli, tiene conto, ai fini dell'attribuzione ai soggetti richiedenti dei punteggi utili alla predisposizione delle relative graduatorie, del numero di sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2».
      6. Gli articoli 21, 23, comma 5, e 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.       7. Identico.

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        8. All'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting)» sono inserite le seguenti: «o altri standard analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica ove gli stessi siano stati adottati in ambito comunitario e coordinati, anche al fine di garantire l'interoperabilità, attraverso specifiche conferenze internazionali».
        9. Il Ministero delle comunicazioni attua le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.
      7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.       10. Identico.